- ·
Il
conflitto tra diritto divino e positivo riguarda la fonte ultima della
legittimità giuridica statale.
- ·
Gli
Stati religiosi possono subordinare l’accettazione dei trattati internazionali
alla conformità con principi divini superiori.
- ·
Il
diritto internazionale ricerca obblighi universali tra Stati che riconoscono
differenti fondamenti dell’autorità giuridica sovrana.
1.
Introduzione: due concezioni della fonte del diritto
Il
sistema internazionale contemporaneo si fonda su un presupposto essenziale: gli
Stati, in quanto soggetti sovrani, possono assumere obblighi giuridici mediante
la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali. Tuttavia, questa
apparente uniformità nasconde una profonda differenza filosofica e
costituzionale. Non tutti gli Stati riconoscono nella volontà umana, espressa
attraverso il legislatore o la costituzione, la fonte ultima della legittimità
del diritto.
In
numerosi ordinamenti, soprattutto di tradizione islamica, la legge religiosa
rappresenta un principio superiore al quale la legislazione statale deve
conformarsi. In altri, come Israele, il diritto religioso mantiene competenze
specifiche, pur convivendo con un sistema prevalentemente fondato su fonti
normative statali. Negli ordinamenti occidentali contemporanei, invece, prevale
generalmente una concezione secondo cui la validità giuridica delle norme
dipende dalla loro produzione attraverso procedure riconosciute
dall'ordinamento.
Questa
differenza diventa particolarmente rilevante quando uno Stato deve decidere se
aderire a un trattato internazionale che contiene disposizioni incompatibili
con i propri principi religiosi.
La
questione fondamentale è dunque stabilire se uno Stato possa riconoscere come
vincolante una norma internazionale che considera contraria a una legge di
origine divina.
2.
Cinque modelli di ordinamento giuridico
Per
analizzare il problema è utile distinguere cinque macro-categorie, pur
riconoscendo che i confini tra esse non sono sempre netti.
La
prima comprende gli Stati nei quali il diritto religioso assume una posizione
di superiorità rispetto alla legislazione ordinaria. Tra gli esempi più
significativi figurano Arabia Saudita, Iran e Afghanistan sotto il governo
talebano. In questi sistemi, sebbene con caratteristiche profondamente
differenti, la legittimità della norma umana è subordinata alla sua
compatibilità con principi religiosi considerati superiori.
La
seconda categoria comprende ordinamenti nei quali il diritto religioso e quello
positivo risultano costituzionalmente integrati. Egitto, Pakistan, Iraq, Qatar
e Kuwait, per esempio, riconoscono alla Sharia o ai suoi principi un ruolo
importante nella produzione legislativa. Ciò non implica necessariamente che
ogni disposizione religiosa prevalga automaticamente su qualsiasi altra norma,
ma introduce vincoli alla discrezionalità del legislatore.
La
terza categoria riguarda gli Stati caratterizzati da una combinazione di
diritto positivo e diritto religioso settoriale. Israele, Malaysia, Indonesia,
Marocco e Libano presentano, con modalità differenti, una rilevanza delle norme
religiose soprattutto nel matrimonio, nel divorzio, nelle successioni o nello
status personale.
La
quarta comprende Stati che riconoscono una religione ufficiale o privilegiata
senza attribuirle necessariamente una posizione di supremazia giuridica. È il
caso, per esempio, di Danimarca, Grecia, Malta e Regno Unito, con importanti
differenze costituzionali.
La
quinta comprende ordinamenti prevalentemente secolari, come Francia, Germania,
Italia, Stati Uniti, Giappone e Canada, nei quali la validità delle norme
dipende essenzialmente dal sistema delle fonti giuridiche riconosciute.
Questa
classificazione dimostra che il rapporto tra religione e diritto non è binario,
ma presenta diversi livelli di integrazione.
3.
Il diritto divino come limite alla sovranità statale
Negli
ordinamenti fondati sul primato della legge divina emerge un paradosso
particolarmente interessante: lo Stato è sovrano sul piano internazionale, ma
non necessariamente sovrano nella determinazione dei contenuti del proprio
diritto.
In
una concezione rigorosamente positivista, il legislatore può modificare le
norme seguendo le procedure previste dall'ordinamento, nei limiti posti dalla
costituzione. In un sistema fondato sul primato religioso, invece, determinate
prescrizioni sono considerate indisponibili perché derivano da una fonte
superiore alla volontà umana.
Il
Parlamento, il governo e persino il potere costituente possono quindi
incontrare limiti che non derivano soltanto da norme costituzionali, ma dalla
necessità di rispettare principi religiosi ritenuti immutabili.
L'Iran
rappresenta un esempio significativo. Il suo ordinamento costituzionale prevede
che la legislazione debba rispettare criteri islamici, mentre istituzioni come
il Consiglio dei Guardiani esercitano funzioni di controllo sulla conformità
delle norme.
Ne
consegue che un trattato internazionale contrario a tali criteri potrebbe
incontrare ostacoli costituzionali anche qualora il governo fosse politicamente
favorevole alla sua conclusione.
Occorre
tuttavia distinguere la legge divina dalla sua interpretazione. Anche negli
ordinamenti religiosi, sono istituzioni e interpreti umani a stabilire
concretamente quali prescrizioni siano vincolanti e quali compromessi siano
consentiti.
4.
I trattati internazionali e il conflitto normativo
Il
problema diventa particolarmente evidente nel campo dei diritti umani, dove
alcune convenzioni internazionali disciplinano materie tradizionalmente
regolate dal diritto religioso.
Si
pensi all'uguaglianza tra uomini e donne, alla libertà di cambiare religione,
al matrimonio, alla successione ereditaria e alla libertà di espressione.
La
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna (CEDAW), per esempio, ha incontrato riserve formulate da diversi
Stati in relazione alla compatibilità di specifiche disposizioni con il diritto
islamico o con il diritto nazionale ispirato alla religione.
In
questi casi, lo Stato può scegliere di non aderire alla convenzione oppure di
aderirvi formulando riserve, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
Il
sistema internazionale, quindi, non elimina automaticamente le differenze tra
ordinamenti. Cerca piuttosto di costruire uno spazio normativo comune attraverso
obblighi accettati dagli Stati.
Tuttavia,
le riserve non sono illimitate. L'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati impedisce, tra l'altro, le riserve incompatibili con
l'oggetto e lo scopo del trattato.
Esiste
dunque una tensione strutturale tra la pretesa di universalità di determinate
norme internazionali e la volontà degli Stati di conservare principi religiosi
fondamentali.
5.
Il caso di Israele: identità religiosa e diritto positivo
Israele
costituisce un caso particolarmente interessante perché dimostra come uno Stato
possa possedere una forte identità religiosa senza riconoscere alla legge
divina una supremazia generale sulla legislazione statale.
L'ordinamento
israeliano combina istituzioni parlamentari, giurisdizione civile e competenze
attribuite ai tribunali religiosi in determinate materie.
La
Halakhah esercita un'influenza giuridica significativa, soprattutto nel diritto
matrimoniale e nel divorzio degli ebrei soggetti alla giurisdizione rabbinica. Tuttavia,
non rappresenta una fonte generalmente superiore all'intera legislazione della
Knesset.
Di
conseguenza, un trattato internazionale che contrasti con una norma religiosa
non è automaticamente impossibile da accettare.
La
sua adesione dipende dalle procedure statali, dai vincoli costituzionali e
dalle scelte politiche delle istituzioni competenti.
Questo
esempio dimostra che l'identità religiosa di uno Stato non coincide
necessariamente con il primato giuridico del diritto divino.
6.
Gli ordinamenti occidentali e la centralità del diritto positivo
Negli
Stati occidentali contemporanei il rapporto tra diritto e religione si presenta
generalmente in termini differenti.
La
validità di una norma non dipende dalla sua conformità a una rivelazione
religiosa, ma dal rispetto delle procedure legislative e dei principi
costituzionali.
Ciò
non significa che il legislatore disponga di un potere illimitato. Le
costituzioni democratiche riconoscono diritti fondamentali, limiti alla
maggioranza e meccanismi di controllo giurisdizionale.
La
differenza principale riguarda la fonte di legittimazione di tali limiti.
In
Italia, per esempio, una legge deve rispettare la Costituzione, mentre gli
obblighi internazionali operano secondo le regole costituzionali applicabili.
La contrarietà di un trattato a una prescrizione religiosa non rappresenta, di
per sé, un ostacolo giuridico alla sua ratifica.
Questo
non esclude che le convinzioni religiose possano influenzare il dibattito
politico o le decisioni parlamentari.
La
distinzione riguarda dunque la validità giuridica, non necessariamente le
motivazioni culturali e morali delle scelte politiche.
7.
Il principio di prevalenza degli obblighi internazionali
Il
diritto internazionale introduce un ulteriore elemento di complessità.
L'articolo
27 della Convenzione di Vienna del 1969 stabilisce che uno Stato non può
invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di un
trattato in vigore, fatta salva la specifica disciplina dell'articolo 46.
Questo
principio è fondamentale perché distingue due momenti.
Prima
della ratifica, uno Stato può valutare la compatibilità del trattato con il
proprio ordinamento e decidere di non assumere determinati obblighi.
Dopo
l'entrata in vigore, invece, non può normalmente giustificare la mancata
esecuzione richiamando disposizioni costituzionali o religiose interne.
Non
significa che il diritto internazionale cancelli automaticamente le norme
religiose nazionali. Significa che, sul piano internazionale, lo Stato può
essere chiamato a rispondere della violazione degli obblighi assunti.
Il
conflitto può quindi permanere tra due sistemi che rivendicano criteri
differenti di validità e obbligatorietà.
8.
Conclusione: il pluralismo delle fonti di legittimità
Il
confronto tra diritto divino e diritto positivo mostra che la comunità
internazionale non è costituita da Stati filosoficamente omogenei.
Alcuni
ordinamenti considerano la legge religiosa un limite superiore alla volontà
politica. Altri riconoscono alla religione una funzione settoriale o simbolica.
Altri ancora fondano prevalentemente la validità del diritto su costituzioni,
legislazione e istituzioni statali.
La
classificazione preliminare di 83 Stati esaminati evidenzia 19 ordinamenti nei
quali il diritto religioso assume un ruolo particolarmente incisivo nella
produzione legislativa, mentre negli altri 64 prevalgono, in misura diversa,
fonti giuridiche statali. Si tratta di una suddivisione illustrativa, non di un
censimento mondiale né di una previsione certa delle decisioni sui trattati.
Il
nodo teorico centrale è che la sovranità internazionale dello Stato non implica
necessariamente la sovranità assoluta del legislatore sulla definizione del
diritto.
Negli
ordinamenti a primato religioso, il legislatore può essere considerato
subordinato a una volontà divina; negli ordinamenti costituzionali secolari, la
sua attività è limitata soprattutto da norme fondamentali riconosciute
dall'ordinamento.
I
trattati internazionali diventano così il luogo nel quale queste differenti
concezioni devono confrontarsi.
La
sfida del diritto internazionale contemporaneo consiste nel costruire obblighi
comuni tra Stati che non condividono necessariamente la stessa concezione della
fonte ultima dell'autorità giuridica.

Commenti
Posta un commento