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Chi comanda davvero? Dio, lo Stato o il diritto internazionale


  • ·         Il conflitto tra diritto divino e positivo riguarda la fonte ultima della legittimità giuridica statale.
  • ·         Gli Stati religiosi possono subordinare l’accettazione dei trattati internazionali alla conformità con principi divini superiori.
  • ·         Il diritto internazionale ricerca obblighi universali tra Stati che riconoscono differenti fondamenti dell’autorità giuridica sovrana.

 

1. Introduzione: due concezioni della fonte del diritto

Il sistema internazionale contemporaneo si fonda su un presupposto essenziale: gli Stati, in quanto soggetti sovrani, possono assumere obblighi giuridici mediante la sottoscrizione e la ratifica di trattati internazionali. Tuttavia, questa apparente uniformità nasconde una profonda differenza filosofica e costituzionale. Non tutti gli Stati riconoscono nella volontà umana, espressa attraverso il legislatore o la costituzione, la fonte ultima della legittimità del diritto.

In numerosi ordinamenti, soprattutto di tradizione islamica, la legge religiosa rappresenta un principio superiore al quale la legislazione statale deve conformarsi. In altri, come Israele, il diritto religioso mantiene competenze specifiche, pur convivendo con un sistema prevalentemente fondato su fonti normative statali. Negli ordinamenti occidentali contemporanei, invece, prevale generalmente una concezione secondo cui la validità giuridica delle norme dipende dalla loro produzione attraverso procedure riconosciute dall'ordinamento.

Questa differenza diventa particolarmente rilevante quando uno Stato deve decidere se aderire a un trattato internazionale che contiene disposizioni incompatibili con i propri principi religiosi.

La questione fondamentale è dunque stabilire se uno Stato possa riconoscere come vincolante una norma internazionale che considera contraria a una legge di origine divina.

2. Cinque modelli di ordinamento giuridico

Per analizzare il problema è utile distinguere cinque macro-categorie, pur riconoscendo che i confini tra esse non sono sempre netti.

La prima comprende gli Stati nei quali il diritto religioso assume una posizione di superiorità rispetto alla legislazione ordinaria. Tra gli esempi più significativi figurano Arabia Saudita, Iran e Afghanistan sotto il governo talebano. In questi sistemi, sebbene con caratteristiche profondamente differenti, la legittimità della norma umana è subordinata alla sua compatibilità con principi religiosi considerati superiori.

La seconda categoria comprende ordinamenti nei quali il diritto religioso e quello positivo risultano costituzionalmente integrati. Egitto, Pakistan, Iraq, Qatar e Kuwait, per esempio, riconoscono alla Sharia o ai suoi principi un ruolo importante nella produzione legislativa. Ciò non implica necessariamente che ogni disposizione religiosa prevalga automaticamente su qualsiasi altra norma, ma introduce vincoli alla discrezionalità del legislatore.

La terza categoria riguarda gli Stati caratterizzati da una combinazione di diritto positivo e diritto religioso settoriale. Israele, Malaysia, Indonesia, Marocco e Libano presentano, con modalità differenti, una rilevanza delle norme religiose soprattutto nel matrimonio, nel divorzio, nelle successioni o nello status personale.

La quarta comprende Stati che riconoscono una religione ufficiale o privilegiata senza attribuirle necessariamente una posizione di supremazia giuridica. È il caso, per esempio, di Danimarca, Grecia, Malta e Regno Unito, con importanti differenze costituzionali.

La quinta comprende ordinamenti prevalentemente secolari, come Francia, Germania, Italia, Stati Uniti, Giappone e Canada, nei quali la validità delle norme dipende essenzialmente dal sistema delle fonti giuridiche riconosciute.

Questa classificazione dimostra che il rapporto tra religione e diritto non è binario, ma presenta diversi livelli di integrazione.

3. Il diritto divino come limite alla sovranità statale

Negli ordinamenti fondati sul primato della legge divina emerge un paradosso particolarmente interessante: lo Stato è sovrano sul piano internazionale, ma non necessariamente sovrano nella determinazione dei contenuti del proprio diritto.

In una concezione rigorosamente positivista, il legislatore può modificare le norme seguendo le procedure previste dall'ordinamento, nei limiti posti dalla costituzione. In un sistema fondato sul primato religioso, invece, determinate prescrizioni sono considerate indisponibili perché derivano da una fonte superiore alla volontà umana.

Il Parlamento, il governo e persino il potere costituente possono quindi incontrare limiti che non derivano soltanto da norme costituzionali, ma dalla necessità di rispettare principi religiosi ritenuti immutabili.

L'Iran rappresenta un esempio significativo. Il suo ordinamento costituzionale prevede che la legislazione debba rispettare criteri islamici, mentre istituzioni come il Consiglio dei Guardiani esercitano funzioni di controllo sulla conformità delle norme.

Ne consegue che un trattato internazionale contrario a tali criteri potrebbe incontrare ostacoli costituzionali anche qualora il governo fosse politicamente favorevole alla sua conclusione.

Occorre tuttavia distinguere la legge divina dalla sua interpretazione. Anche negli ordinamenti religiosi, sono istituzioni e interpreti umani a stabilire concretamente quali prescrizioni siano vincolanti e quali compromessi siano consentiti.

4. I trattati internazionali e il conflitto normativo

Il problema diventa particolarmente evidente nel campo dei diritti umani, dove alcune convenzioni internazionali disciplinano materie tradizionalmente regolate dal diritto religioso.

Si pensi all'uguaglianza tra uomini e donne, alla libertà di cambiare religione, al matrimonio, alla successione ereditaria e alla libertà di espressione.

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), per esempio, ha incontrato riserve formulate da diversi Stati in relazione alla compatibilità di specifiche disposizioni con il diritto islamico o con il diritto nazionale ispirato alla religione.

In questi casi, lo Stato può scegliere di non aderire alla convenzione oppure di aderirvi formulando riserve, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.

Il sistema internazionale, quindi, non elimina automaticamente le differenze tra ordinamenti. Cerca piuttosto di costruire uno spazio normativo comune attraverso obblighi accettati dagli Stati.

Tuttavia, le riserve non sono illimitate. L'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati impedisce, tra l'altro, le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Esiste dunque una tensione strutturale tra la pretesa di universalità di determinate norme internazionali e la volontà degli Stati di conservare principi religiosi fondamentali.

5. Il caso di Israele: identità religiosa e diritto positivo

Israele costituisce un caso particolarmente interessante perché dimostra come uno Stato possa possedere una forte identità religiosa senza riconoscere alla legge divina una supremazia generale sulla legislazione statale.

L'ordinamento israeliano combina istituzioni parlamentari, giurisdizione civile e competenze attribuite ai tribunali religiosi in determinate materie.

La Halakhah esercita un'influenza giuridica significativa, soprattutto nel diritto matrimoniale e nel divorzio degli ebrei soggetti alla giurisdizione rabbinica. Tuttavia, non rappresenta una fonte generalmente superiore all'intera legislazione della Knesset.

Di conseguenza, un trattato internazionale che contrasti con una norma religiosa non è automaticamente impossibile da accettare.

La sua adesione dipende dalle procedure statali, dai vincoli costituzionali e dalle scelte politiche delle istituzioni competenti.

Questo esempio dimostra che l'identità religiosa di uno Stato non coincide necessariamente con il primato giuridico del diritto divino.

6. Gli ordinamenti occidentali e la centralità del diritto positivo

Negli Stati occidentali contemporanei il rapporto tra diritto e religione si presenta generalmente in termini differenti.

La validità di una norma non dipende dalla sua conformità a una rivelazione religiosa, ma dal rispetto delle procedure legislative e dei principi costituzionali.

Ciò non significa che il legislatore disponga di un potere illimitato. Le costituzioni democratiche riconoscono diritti fondamentali, limiti alla maggioranza e meccanismi di controllo giurisdizionale.

La differenza principale riguarda la fonte di legittimazione di tali limiti.

In Italia, per esempio, una legge deve rispettare la Costituzione, mentre gli obblighi internazionali operano secondo le regole costituzionali applicabili. La contrarietà di un trattato a una prescrizione religiosa non rappresenta, di per sé, un ostacolo giuridico alla sua ratifica.

Questo non esclude che le convinzioni religiose possano influenzare il dibattito politico o le decisioni parlamentari.

La distinzione riguarda dunque la validità giuridica, non necessariamente le motivazioni culturali e morali delle scelte politiche.

7. Il principio di prevalenza degli obblighi internazionali

Il diritto internazionale introduce un ulteriore elemento di complessità.

L'articolo 27 della Convenzione di Vienna del 1969 stabilisce che uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempimento di un trattato in vigore, fatta salva la specifica disciplina dell'articolo 46.

Questo principio è fondamentale perché distingue due momenti.

Prima della ratifica, uno Stato può valutare la compatibilità del trattato con il proprio ordinamento e decidere di non assumere determinati obblighi.

Dopo l'entrata in vigore, invece, non può normalmente giustificare la mancata esecuzione richiamando disposizioni costituzionali o religiose interne.

Non significa che il diritto internazionale cancelli automaticamente le norme religiose nazionali. Significa che, sul piano internazionale, lo Stato può essere chiamato a rispondere della violazione degli obblighi assunti.

Il conflitto può quindi permanere tra due sistemi che rivendicano criteri differenti di validità e obbligatorietà.

8. Conclusione: il pluralismo delle fonti di legittimità

Il confronto tra diritto divino e diritto positivo mostra che la comunità internazionale non è costituita da Stati filosoficamente omogenei.

Alcuni ordinamenti considerano la legge religiosa un limite superiore alla volontà politica. Altri riconoscono alla religione una funzione settoriale o simbolica. Altri ancora fondano prevalentemente la validità del diritto su costituzioni, legislazione e istituzioni statali.

La classificazione preliminare di 83 Stati esaminati evidenzia 19 ordinamenti nei quali il diritto religioso assume un ruolo particolarmente incisivo nella produzione legislativa, mentre negli altri 64 prevalgono, in misura diversa, fonti giuridiche statali. Si tratta di una suddivisione illustrativa, non di un censimento mondiale né di una previsione certa delle decisioni sui trattati.

Il nodo teorico centrale è che la sovranità internazionale dello Stato non implica necessariamente la sovranità assoluta del legislatore sulla definizione del diritto.

Negli ordinamenti a primato religioso, il legislatore può essere considerato subordinato a una volontà divina; negli ordinamenti costituzionali secolari, la sua attività è limitata soprattutto da norme fondamentali riconosciute dall'ordinamento.

I trattati internazionali diventano così il luogo nel quale queste differenti concezioni devono confrontarsi.

La sfida del diritto internazionale contemporaneo consiste nel costruire obblighi comuni tra Stati che non condividono necessariamente la stessa concezione della fonte ultima dell'autorità giuridica.

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